Descrizione

Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituzione scolastica ed è presieduto dal Dirigente scolastico.
Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto. In particolare, cura la programmazione dell’azione educativa anche per adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Con l’autonomia scolastica del 1999 le competenze del collegio dei docenti si sono ampliate (articolo 7 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche; Decreto del Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, in particolare articoli 3, 4 e 5).
Il Collegio docenti ha il potere, attraverso il consenso di un terzo della sua componente, di chiedere la convocazione motivata di una riunione collegiale o anche l’introduzione di un punto all’ordine del giorno in una riunione già programmata.
Scopriamo che nel D.lgs. 297/94 all’art.7 si dispongono alcune norme regolamentari del collegio dei docenti. Al comma 4 è riportato che il collegio docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre.
Allegati
Pubblicato: 25.09.2025 - Revisione: 21.10.2025
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